La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2293/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente contro un fermo amministrativo. La causa verteva sulla presunta nullità della notifica della cartella esattoriale. La Corte ha stabilito che, per contestare una notifica in sede di legittimità, il ricorrente deve trascrivere integralmente la relata di notifica nell'atto di ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza. Non avendolo fatto, il ricorso è stato respinto.
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