La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale sull'onere della prova nelle impugnazioni di cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato. Quando la pretesa fiscale si basa sui dati dichiarati dal contribuente stesso, spetta a quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza di fatti impeditivi o modificativi dell'obbligazione tributaria, come l'avvenuto pagamento o l'erroneità dei dati riportati. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente invertito tale onere, addossandolo all'agente della riscossione.
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