Una società contesta una cartella di pagamento per omesso versamento IRAP. Vince nei primi due gradi di giudizio perché i giudici ritengono violato il principio del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione, però, accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che per i tributi non armonizzati come l'IRAP, derivanti da controlli automatizzati, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale. La Corte ha anche censurato il giudice d'appello per aver confuso la questione, basando la sua decisione su principi applicabili all'IVA invece che all'IRAP.
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