La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società di distribuzione carburanti coinvolta in un recupero IVA per l'anno 2019. L'amministrazione finanziaria aveva contestato l'applicazione del regime di non imponibilità verso due società acquirenti risultate essere 'cartiere'. Nonostante la regolarità formale della Dichiarazione d'intento, i giudici hanno stabilito che il cedente non ha esercitato la necessaria diligenza professionale. Erano infatti presenti anomalie macroscopiche, come l'assenza di sedi, personale e strutture organizzative dei compratori, che avrebbero dovuto allertare un operatore avveduto. La sentenza conferma che la responsabilità del fornitore sussiste quando questi poteva ragionevolmente accorgersi della frode.
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