Una società incarica un professionista di cercare immobili, promettendogli una provvigione. L'affare viene concluso da una società controllata. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale incarico, anche se unilaterale, si qualifica come mediazione atipica. Di conseguenza, il diritto alla provvigione è subordinato alla necessaria iscrizione del professionista all'albo dei mediatori, pena la nullità del contratto. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva qualificato il rapporto come mandato, è stata cassata con rinvio.
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