Una contribuente, socia di una società di persone, ha richiesto il rimborso delle imposte versate in eccedenza per l'anno 2010. La società aveva realizzato un impianto fotovoltaico usufruendo dell'agevolazione "Tremonti Ambiente", ma non l'aveva indicata subito per incertezza sulla cumulabilità dei benefici. Risolta l'incertezza, la società ha presentato una dichiarazione dei redditi integrativa nel 2015, azzerando il reddito imponibile e legittimando la socia a chiedere il rimborso delle tasse pagate. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso eccependo la decadenza dei termini. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che la dichiarazione dei redditi integrativa è sempre possibile per correggere errori materiali o di diritto. Il termine di quarantotto mesi per il rimborso decorre solo dal momento in cui il diritto poteva essere concretamente esercitato, ossia dalla risoluzione dell'incertezza normativa. La contribuente vince definitivamente la causa.
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