Il caso riguarda un tifoso colpito da DASPO con obbligo di presentazione in questura durante le partite. L'avvocato del destinatario ha inviato una memoria difensiva tramite PEC entro le quarantotto ore previste. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura affermando erroneamente che non fosse giunto alcun documento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del tifoso, stabilendo che la mancata valutazione della memoria difensiva inviata via PEC viola il diritto di difesa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del DASPO, rendendo inefficace l'obbligo di firma per il tifoso, che ha così ottenuto la cancellazione della misura restrittiva.
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