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art. 6 del Dl n. 193 del 2016

6 provvedimenti

Estinzione del giudizio tributario: il caso di rinuncia
Un'ordinanza della Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio tributario a seguito della rinuncia al ricorso da parte di una società e dei suoi soci. La controversia, nata da un avviso di accertamento per operazioni ritenute inesistenti, si è conclusa dopo che i contribuenti hanno aderito a una procedura di definizione agevolata, rinunciando al ricorso principale. Tale rinuncia, accettata dall'Amministrazione finanziaria che ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale, ha portato alla chiusura definitiva del contenzioso senza una pronuncia nel merito.
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Cessazione materia del contendere: effetti sul processo
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto un processo tributario relativo a una plusvalenza su un terreno edificabile. La decisione è intervenuta a seguito dell'adesione dei contribuenti a una normativa condonistica, determinando la cessazione della materia del contendere. Le spese legali sono state lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Definizione agevolata: stop al processo tributario
Un contribuente, dopo aver ricevuto un avviso di accertamento basato sul redditometro e aver perso nei primi due gradi di giudizio, ricorre in Cassazione. Durante il processo, aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie, pagando le somme dovute. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della procedura di definizione agevolata, dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, stabilendo che le spese legali restano a carico di chi le ha anticipate.
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Estinzione del giudizio: la rinuncia chiude il caso
Una società e i suoi soci, dopo aver impugnato avvisi di accertamento per operazioni ritenute inesistenti fino alla Corte di Cassazione, hanno presentato una rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è stata formalizzata a seguito dell'adesione a una procedura di definizione agevolata delle controversie. L'Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza esaminare il merito dei motivi di ricorso, stabilendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Definizione agevolata: l’interesse ad agire del Fisco
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15223/2025, ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate ha sempre interesse a impugnare una sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, qualora il contribuente, pur avendo fatto domanda di definizione agevolata, non abbia poi versato le somme dovute. La semplice adesione alla procedura non è sufficiente a estinguere il contenzioso se non è seguita dal pagamento, consolidando così il diritto del Fisco a procedere con la riscossione.
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Definizione agevolata: come estingue il contenzioso
Una società impugnava avvisi di accertamento per la presunta indeducibilità di premi assicurativi. Giunta in Cassazione, la controversia si è conclusa con l'estinzione del giudizio. La società ha infatti aderito alla definizione agevolata, pagando le somme dovute all'Agenzia delle Entrate e ponendo fine alla materia del contendere, come confermato dalla Corte.
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