Una società ha richiesto il rimborso dell'IVA, ritenuta indebitamente versata sugli oneri generali del sistema elettrico. La richiesta era rivolta direttamente all'Agenzia delle Entrate anziché al fornitore di energia. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. Ha ribadito il principio secondo cui l'azione per il rimborso IVA cessionario va esperita nei confronti del cedente (il fornitore), che è il soggetto passivo d'imposta. Solo in casi eccezionali, come l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di recuperare l'importo dal fornitore, il cessionario può agire direttamente contro l'Amministrazione Finanziaria. Tali eccezioni non sono state ravvisate nel caso di specie.
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