Una dottoressa specializzanda ha citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere un adeguamento della borsa di studio percepita tra il 1999 e il 2002. La sua richiesta è stata respinta in primo grado per due motivi autonomi (rationes decidendi): prescrizione del diritto e difetto di legittimazione passiva dello Stato, essendo l'Università il debitore corretto. La dottoressa ha appellato la decisione contestando solo il motivo della prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso perché la mancata impugnazione di una delle rationes decidendi ha reso quel punto definitivo (giudicato), precludendo l'esame del gravame.
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