Una società di distribuzione di carburanti ha richiesto a una Regione il rimborso dell'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA). Dopo decisioni contrastanti nei primi gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo definitivo, ma su un piano diverso. La Corte ha stabilito che la domanda di rimborso IRBA deve essere presentata non alla Regione, che è solo la beneficiaria finale delle somme, ma all'Agenzia delle Dogane, in quanto unico ente competente per la gestione del tributo. Di conseguenza, la causa originaria è stata dichiarata inammissibile per essere stata intentata contro l'ente sbagliato.
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