L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che applicava l'imposta di registro in misura fissa alla restituzione di somme versate per addizionali provinciali sull'energia elettrica, dichiarate illegittime dal diritto UE. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la condanna alla restituzione di somme per indebito oggettivo, derivante dalla caducazione del titolo originario, rientra nelle ipotesi di tassazione fissa previste dall'art. 8, lett. e) della Tariffa del Registro. La Corte ha equiparato tale fattispecie all'annullamento di un atto, escludendo l'imposta proporzionale poiché la funzione del provvedimento è meramente restitutoria e non esecutiva di un contratto valido. La decisione ribadisce l'irrilevanza del principio di alternatività IVA per le somme restituite senza causa.
Continua »