La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46165/2023, ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale competenza sollevato da un tribunale in un caso di diffamazione a mezzo televisivo. La Corte ha stabilito che il rinvio ex art. 24-bis c.p.p. non è un atto dovuto o una delega automatica, ma un potere discrezionale del giudice di merito. Quest'ultimo, prima di investire la Corte suprema, deve compiere una valutazione preliminare sulla serietà e fondatezza della questione di competenza, analizzando la giurisprudenza aggiornata. Nel caso specifico, il tribunale si era limitato a segnalare un vecchio contrasto giurisprudenziale senza approfondirlo, motivando la Cassazione a restituire gli atti per la prosecuzione del giudizio.
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