Un'azienda agricola ricorre in Cassazione contro un avviso di accertamento per operazioni inesistenti. Durante il processo, aderisce a una definizione agevolata dei debiti. La Suprema Corte, rilevando il disinteresse della società a proseguire la causa, dichiara l'estinzione del giudizio, anche in assenza di una prova documentale diretta del collegamento tra la definizione e l'atto impugnato. Le spese legali restano a carico di chi le ha sostenute.
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