La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18621/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento basato sul redditometro per l'anno d'imposta 2007. La Corte ha stabilito che, per quell'annualità, non sussisteva l'obbligo del contraddittorio preventivo. Inoltre, ha confermato che l'onere di provare che le spese sono coperte da redditi esenti o già tassati spetta al contribuente, il quale non può limitarsi a dimostrare la mera disponibilità di tali somme.
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