La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9034/2024, ha stabilito che una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza una preventiva comunicazione di irregolarità, qualora la pretesa fiscale derivi unicamente dal mancato versamento di somme dichiarate dal contribuente stesso. L'obbligo di contraddittorio preventivo, la cui violazione comporta la nullità, sorge solo in presenza di "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", circostanza non riscontrata nel caso di specie.
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