Una società energetica si è vista negare un rimborso IRES attraverso una comunicazione di irregolarità. La Corte di Cassazione ha confermato che tale avviso costituisce un atto di diniego formale e pienamente impugnabile, che sostituisce un eventuale precedente silenzio-rifiuto. Di conseguenza, il ricorso presentato tardivamente è stato dichiarato inammissibile, sottolineando l'importanza di calcolare correttamente i termini perentori che decorrono dalla notifica dell'atto, anche se inviata telematicamente all'intermediario fiscale.
Continua »