La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21963/2024, ha stabilito che l'esenzione IVA giochi non si applica ai servizi di raccolta delle giocate forniti in subappalto. Una società operante nel settore delle apparecchiature da gioco aveva subappaltato il servizio di raccolta incassi a un'altra azienda, la quale emetteva fatture in regime di esenzione. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale regime, e la Suprema Corte le ha dato ragione, specificando che le norme agevolative vanno interpretate restrittivamente. L'esenzione è limitata ai soli rapporti diretti tra concessionario statale e gestori o esercenti, escludendo qualsiasi rapporto di subaffidamento. La Corte ha anche ribadito che l'affidamento a un professionista non esonera il contribuente dal proprio dovere di diligenza.
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