Una società di capitali impugnava gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi all'anno 2005. Durante il giudizio di Cassazione, la contribuente presentava domanda di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018. L'Agenzia delle Entrate accoglieva la sanatoria per due controversie, ma la negava per una terza causa relativa all'IRES, notificata alla contribuente come società consolidata. La Corte di Cassazione ha chiarito che la definizione agevolata perfezionata dalla società consolidante (capogruppo) estende i suoi effetti benefici anche alla società consolidata coobbligata. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l'estinzione dell'intero processo per cessata materia del contendere, confermando che la definizione agevolata della capogruppo sana la posizione dell'intero gruppo.
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