Un cittadino straniero ha presentato ricorso in Cassazione dopo che il Tribunale aveva negato il suo status di rifugiato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il motivo principale è stato un difetto nella procura speciale, il documento con cui il cittadino autorizzava il suo avvocato. La legge richiede una certificazione specifica della data di rilascio della procura, successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Nel caso specifico, l'avvocato aveva solo autenticato la firma, senza certificare esplicitamente la data di rilascio della procura. Questo vizio formale ha impedito alla Corte di esaminare il merito della richiesta di protezione internazionale, sancendo l'inammissibilità ricorso per procura speciale.
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