La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di truffa contrattuale, stabilendo che il reato non si consuma con il pagamento, ma con il verificarsi del danno effettivo. Nel caso di specie, due soggetti sono stati condannati per aver venduto una partita di merce, incassato il pagamento su un conto estero e poi aver fatto sparire i beni dal magazzino prima della consegna. I ricorsi, basati sull'incompetenza territoriale del tribunale italiano, sono stati respinti. La Corte ha chiarito che, essendo la merce esistente, il reato si è perfezionato nel luogo in cui è avvenuta la sottrazione dei beni (in Italia), e non dove è stato ricevuto il pagamento. Questa sentenza è cruciale per definire il momento consumativo e la giurisdizione nella truffa contrattuale.
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