La Corte di Cassazione chiarisce i poteri del giudice in materia di revoca del patrocinio a spese dello Stato. Con la sentenza 22423/2024, si stabilisce che il giudice, in sede di opposizione, può revocare il beneficio non solo per colpa grave ma anche se la domanda iniziale, sebbene approvata in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine, risulta priva degli elementi di fatto e di diritto necessari a valutarne la non manifesta infondatezza. Viene sottolineata la natura provvisoria dell'ammissione del C.O.A. e l'ampia 'potestas' del giudice nel riesaminare tutti i presupposti del beneficio.
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