Un individuo è stato assolto da due reati di furto, riguardanti poche bibite, per la Non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Tribunale ha ritenuto il danno minimo e l'imputato incensurato. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza, sostenendo che la presenza di aggravanti ad effetto speciale e il vincolo della continuazione (più reati con un unico disegno criminoso) avrebbero impedito l'applicazione di tale beneficio. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio. Ha chiarito che il reato continuato non esclude la Non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma ha rilevato una grave carenza di motivazione del Tribunale sull'esistenza o meno delle aggravanti, che invece impedirebbero il beneficio.
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