La Corte di Cassazione ha stabilito che la costituzione di parte civile in un processo penale si intende revocata se la stessa parte promuove un'azione in sede civile per il medesimo danno. In questo caso, una società, dopo essersi costituita parte civile in un processo per appropriazione indebita, ha avanzato una domanda riconvenzionale in un separato giudizio civile per gli stessi fatti. La Corte ha ritenuto che tale azione, avendo lo stesso oggetto, comportasse la revoca tacita della costituzione di parte civile. Di conseguenza, l'appello proposto dalla società contro l'assoluzione dell'imputato è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, annullando la sentenza di condanna al risarcimento emessa in secondo grado.
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