Una donna, condannata in primo grado per il porto di un coltello da cucina, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il Tribunale, pur riconoscendo l'attenuante della lieve entità, non aveva motivato il diniego della non punibilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza con rinvio. Ha stabilito che il giudice di merito deve riesaminare il caso, valutando specificamente se sussistono i presupposti per la particolare tenuità del fatto, data la contraddittorietà della precedente decisione.
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