La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso per abnormità presentato dalla persona offesa contro un provvedimento di archiviazione. La Corte ha stabilito che la decisione del GIP di archiviare, anche a seguito di opposizione, rientra pienamente nei suoi poteri e non costituisce un atto abnorme che causa una stasi del procedimento. Inoltre, ha chiarito che nel procedimento camerale per l'opposizione all'archiviazione non è possibile condannare il querelante al pagamento delle spese legali in favore della parte privata querelata.
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