Un individuo, soggetto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha impugnato un'ordinanza che modificava il luogo di esecuzione della misura, sostenendone l'abnormità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che un provvedimento, seppur illegittimo, non è 'abnorme' se esistono altri rimedi legali per contestarlo. La disponibilità di istanze o appelli ordinari esclude la possibilità di ricorrere al rimedio straordinario basato sull'abnormità dell'atto processuale.
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