Due imputati, Il Primo Ricorrente e Il Secondo Ricorrente, sono stati condannati per reati di rapina, ricettazione e porto abusivo di armi. Hanno presentato ricorso in Cassazione. Il Primo Ricorrente ha successivamente rinunciato al proprio ricorso, rendendolo inammissibile. Il Secondo Ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e il bilanciamento delle circostanze. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale per entrambi. Per il Secondo Ricorrente, le censure erano infondate, poiché i giudici precedenti avevano correttamente motivato le loro decisioni. Entrambi sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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