Un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari e con precedenti penali specifici, è stato condannato per cessione continuata di sostanze stupefacenti. L'imputato ha proposto impugnazione chiedendo una revisione della pena, il riconoscimento delle attenuanti generiche e contestando l'efficacia drogante della sostanza. La Corte di Cassazione ha stabilito l'Inammissibilità del ricorso per spaccio poiché le doglianze richiedevano una nuova valutazione dei fatti, preclusa nei giudizi di legittimità. I giudici hanno confermato la congruità della pena e il diniego delle attenuanti, evidenziando i precedenti specifici e la recidiva commessa durante la misura cautelare. L'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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