I titolari di alcune ditte, indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impugnavano il provvedimento di controllo giudiziario delle loro aziende. Successivamente, la misura cautelare veniva revocata e il pubblico ministero chiedeva l'archiviazione del caso. Per questo motivo, i difensori presentavano formale rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia. I giudici hanno stabilito che, in caso di rinuncia all'impugnazione in materia di misure cautelari, non si applica la condanna alle spese processuali o alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché non è configurabile una soccombenza, nemmeno virtuale, dei ricorrenti.
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