Un Indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di droga e banconote false, ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Il suo difensore ha poi rinunciato al ricorso, poiché l'ordinanza originale che aveva disposto la misura cautelare era venuta meno, facendo cessare l'interesse a proseguire. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha stabilito che, non essendo la mancanza di interesse imputabile al ricorrente, egli non dovesse pagare le spese processuali né la somma alla Cassa delle Ammende, consolidando il principio sull'inammissibilità del ricorso.
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