La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42380/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, confermando che la mancata elezione di domicilio contestuale al deposito dell'atto di appello, come richiesto dalla riforma Cartabia (art. 581 c.p.p.), ne determina l'inammissibilità. Questa formalità non può essere sostituita da dichiarazioni del difensore o da precedenti elezioni di domicilio.
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