Un Lavoratore, condannato per rapina e reati sulle armi in giudizio abbreviato, ha contestato la sentenza d'appello che aveva aumentato la sua pena. Il Lavoratore sosteneva che il ricorso del Pubblico Ministero in appello fosse inammissibile, perché l'Art. 443 c.p.p. limita l'appello del PM solo ai casi di modifica del titolo di reato, cosa che non era avvenuta. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale del Lavoratore. Ha chiarito che il ricorso del Pubblico Ministero era stato correttamente convertito in appello, permettendo alla Corte territoriale di riesaminare la pena e di aumentarla.
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