Un Comune ha impugnato un'ingiunzione per canoni di scarico acque emessa da un Consorzio di bonifica. Il giudice tributario di primo grado ha negato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario. In appello, la decisione è stata ribaltata, riaffermando la giurisdizione tributaria e rimettendo le parti davanti al primo giudice. Quest'ultimo ha sollevato d'ufficio il regolamento di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione. Ha stabilito che il giudice di primo grado, a cui la causa è rimessa dal giudice d'appello che ha riformato la declinatoria, non può sollevare il conflitto d'ufficio, ma deve decidere la causa nel merito, poiché è vincolato dalla decisione d'appello non impugnata.
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