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Art. 59, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50

6 provvedimenti

Transfer Pricing: Cassazione chiarisce onere prova sul valore normale
La Corte di Cassazione ha chiarito importanti principi sul Transfer Pricing. Una nota azienda automobilistica aveva applicato prezzi inferiori al "valore normale" nelle transazioni con le sue controllate estere. La Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente ritenuto che l'Amministrazione finanziaria dovesse provare l'intento elusivo. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che la normativa sul Transfer Pricing non è una clausola antielusiva. L'Agenzia deve solo dimostrare che le transazioni tra società collegate sono avvenute a prezzi inferiori al valore normale. Spetta poi al contribuente dimostrare che tali prezzi corrispondono a valori di mercato. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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Transfer pricing: onere della prova e valore normale
La Cassazione affronta un caso di transfer pricing, confermando che l'onere della prova finale grava sul contribuente, il quale deve dimostrare che le transazioni infragruppo sono avvenute a 'valore normale'. Tuttavia, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia Fiscale perché la sua analisi di comparabilità, usata per contestare i prezzi, era viziata da incongruenze e priva di adeguata dimostrazione sulle funzioni e i rischi delle imprese comparate.
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Transfer Pricing: Onere della prova e comparabilità
Una società italiana è stata oggetto di un accertamento per transfer pricing. La Cassazione ha confermato l'annullamento dell'atto, ritenendo che l'Amministrazione Finanziaria avesse basato la sua analisi su un campione di imprese non comparabili, venendo meno al suo onere probatorio iniziale di fornire una motivazione adeguata allo scostamento dal valore normale.
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Transfer pricing: TNMM, il metodo corretto secondo la Cassazione
Una società italiana, attiva nel settore del lusso, è stata oggetto di accertamento fiscale per gli anni 2010-2013. L'Agenzia delle Entrate ha contestato i prezzi di trasferimento (transfer pricing) applicati nelle transazioni con la casa madre svizzera, utilizzando il metodo TNMM (Transactional Net Margin Method) per ricalcolare il reddito imponibile. Dopo due sentenze favorevoli alla società nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che, in un contesto di operazioni infragruppo a basso rischio con un unico centro di produzione, il metodo TNMM basato sul margine di guadagno è più appropriato del metodo del confronto di prezzo (CUP), poiché il prezzo non è determinato dal libero mercato. La Corte ha rinviato il caso alla commissione tributaria regionale per un nuovo esame basato su questo principio.
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Transfer pricing finanziamenti: onere della prova
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7361/2024, si è pronunciata sul tema del transfer pricing finanziamenti infragruppo. Il caso riguardava una holding italiana che aveva concesso finanziamenti a società controllate estere a tassi di interesse ritenuti non conformi al principio di libera concorrenza dall'Agenzia delle Entrate. La Corte ha cassato la decisione di merito, chiarendo la ripartizione dell'onere della prova: spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza di una transazione comparabile a condizioni di mercato, inclusa la valutazione del credit rating della società debitrice. Solo successivamente, il contribuente ha l'onere di provare le ragioni commerciali che giustificano l'eventuale scostamento da tali condizioni. La sentenza impugnata è stata annullata per non aver correttamente applicato questo principio, limitandosi a considerazioni generiche senza un'adeguata analisi fattuale.
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Transfer pricing: controllo e influenza economica
Una società è stata sanzionata dall'Agenzia Fiscale per violazioni in materia di transfer pricing relative a transazioni con una società estera. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito, chiarendo che il concetto di 'controllo' ai fini del transfer pricing è più ampio di quello civilistico e include qualsiasi forma di 'influenza economica', anche solo potenziale, come i legami familiari tra i soci o i rapporti commerciali esclusivi.
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