La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per frode assicurativa a carico di un soggetto che aveva simulato un sinistro stradale. Il ricorso si basava principalmente sulla presunta nullità del rito cartolare a causa della tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale. La Suprema Corte ha stabilito che il ritardo di pochi giorni, se non impedisce concretamente alla difesa di replicare, non costituisce nullità. Inoltre, è stata confermata l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione istruttoria e l'inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la natura fraudolenta della condotta e l'entità del danno causato dall'attivazione di periti e investigatori.
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