Un'automobilista, condannata per omicidio stradale a seguito di un'inversione di marcia fatale per un pedone, ha impugnato la sentenza d'appello che confermava la revoca della patente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1733/2024, ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio chiave: anche in assenza di aggravanti come la guida in stato di ebbrezza, il giudice può disporre la revoca patente per omicidio stradale, ma deve motivare puntualmente tale scelta, più severa della sospensione, basandosi sulla particolare gravità della condotta e sul danno causato, ritenendola l'unica misura idonea a tutelare la sicurezza pubblica.
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