La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello proposto nell'interesse di un imputato condannato in assenza. La decisione si fonda sulla mancata presentazione di uno specifico mandato ad impugnare, come richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. La sentenza chiarisce che, a seguito di una valida notifica e dell'elezione di domicilio, l'imputato è considerato "assente" e non più "irreperibile", rendendo obbligatorio il mandato speciale per garantire la reale volontà di contestare la sentenza di primo grado. La Corte ha rigettato il ricorso, sottolineando come la norma sull'appello imputato assente serva a verificare la concreta volontà dell'interessato.
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