La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti di competenza del giudice dell'esecuzione riguardo alla valutazione di un atto di appello. In un caso in cui un appello era stato inviato all'indirizzo corretto del Tribunale ma in un plesso errato (Sezione Lavoro anziché Penale), il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di non esecutività della pena. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, stabilendo che solo il giudice dell'impugnazione può valutare la ritualità e l'ammissibilità dell'appello, mentre il giudice dell'esecuzione può unicamente verificare la formazione del titolo esecutivo, ad esempio per tardività dell'atto, ma non per altri vizi procedurali.
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