L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro l'ordinanza d'appello che aveva dichiarato inammissibile la sua impugnazione relativa a reati fallimentari. Il motivo del rigetto risiedeva nella mancanza della elezione di domicilio nell'appello penale, richiesta dall'articolo 581-ter del codice di procedura penale per i procedimenti avviati prima del venticinque agosto duemilaventiquattro. L'Imputato sosteneva che la semplice indicazione della propria residenza all'interno dell'atto garantisse pienamente la possibilità di eseguire le notifiche. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, stabilendo che la residenza anagrafica non sostituisce una formale dichiarazione di domicilio processuale. Senza un richiamo esplicito a una precedente elezione di domicilio presente nei fascicoli, l'impugnazione resta invalida. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'Imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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