Un Individuo è stato condannato per ricettazione, ovvero per aver ricevuto beni di provenienza illecita. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancata prescrizione del reato, l'assenza di dolo e la mancata concessione di attenuanti generiche, oltre alla non applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato di ricettazione non fosse prescritto, che le contestazioni sull'elemento psicologico fossero questioni di fatto non sindacabili e che le altre doglianze fossero state sollevate in modo generico o non per la prima volta. L'Individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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