Il Tribunale ha condannato L'Imputato alla pena dell'ammenda per il reato di incauto acquisto. La difesa ha proposto appello chiedendo l'assoluzione e contestando la valutazione delle prove. Trattandosi di una condanna alla sola pena dell'ammenda, la sentenza era inappellabile e l'atto è stato trasmesso alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'impugnazione, infatti, richiedeva una rivalutazione dei fatti, tipica del giudizio di merito, anziché denunciare vizi di legittimità, e mancava della formale richiesta di annullamento. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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