L'Imputato ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione lamentando l'applicazione della recidiva e la mancata prevalenza delle attenuanti generiche. I giudici di secondo grado avevano confermato la pericolosità sociale del soggetto, applicando i criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena. La Suprema Corte ha rilevato la genericità del ricorso per cassazione, poiché le doglianze difensive si limitavano a contestazioni astratte senza criticare puntualmente le motivazioni della sentenza d'appello. I magistrati hanno evidenziato come il giudice di merito avesse adeguatamente argomentato il giudizio sulla personalità del reo. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
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