La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che contestava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. I giudici supremi hanno rilevato che la richiesta presentata in appello era estremamente generica, esonerando la Corte d'appello dall'obbligo di motivare il diniego. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Contemporaneamente, i giudici hanno respinto la domanda di rimborso spese avanzata dalla parte civile. Il difensore della vittima, infatti, non ha fornito alcun contributo attivo al dibattimento, limitandosi a depositare mere note scritte.
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