L'Imputato ha presentato ricorso davanti alla Suprema Corte avverso la condanna emessa dalla Corte di Appello. L'atto di impugnazione contestava la valutazione delle prove, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. I Supremi Giudici hanno rilevato che le censure riproducevano le medesime argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, confermando integralmente la condanna di merito. L'Imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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