La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso che, pur intitolato come vizio di travisamento della prova, mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti del merito. L'ordinanza ribadisce che il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di grado inferiore, ma solo verificare l'esistenza e il corretto riporto del dato probatorio. La Corte ha sottolineato la differenza fondamentale tra travisamento della prova, un vizio procedurale specifico, e travisamento del fatto, che implica una riconsiderazione del merito preclusa in sede di legittimità.
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