La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1896/2024, ha chiarito la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione a mezzo posta. Se il plico viene consegnato al portiere, la notifica si perfeziona in quel momento, senza che sia necessario l'invio di una seconda raccomandata informativa, come invece previsto per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che in questi casi si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle più stringenti della L. 890/1982. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del contribuente, confermando la possibilità di produrre nuove prove documentali in appello e l'inammissibilità di motivi di ricorso non sollevati nei gradi di merito.
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