La Corte d'Appello di Ancona ha rigettato l'appello di un debitore e dei suoi garanti, confermando la validità di un contratto di mutuo e delle relative garanzie. La sentenza ha stabilito che la titolarità del credito era stata provata dall'acquirente, il tasso di interesse era determinabile e non vi era anatocismo nel piano di ammortamento. In particolare, è stata respinta l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust, poiché il provvedimento della Banca d'Italia del 2005 non si applica retroattivamente a garanzie stipulate negli anni '90 senza una prova specifica di un'intesa illecita all'epoca.
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