Due soci impugnano un avviso di accertamento relativo ai loro redditi da partecipazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, non entra nel merito della questione fiscale, ma rileva d'ufficio un vizio procedurale insanabile: l'assenza nel giudizio delle società di persone da cui originava il reddito. In applicazione del principio del litisconsorzio necessario, che impone la partecipazione di tutti i soggetti interessati dall'accertamento unitario (società e tutti i soci), la Corte ha dichiarato la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, cassando la sentenza e rinviando la causa al primo giudice per la riassunzione del processo nei confronti di tutte le parti necessarie.
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