Una società impugnava un preavviso di fermo amministrativo, lamentando la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti. Il giudice di primo grado annullava il preavviso ma non le cartelle. La società appellava la decisione, chiedendo l'annullamento anche delle cartelle. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che l'appello della società, pur vertendo sull'effetto (annullamento delle cartelle), ha riaperto l'intera questione, inclusa la prova della notifica. Di conseguenza, non si era formato un giudicato interno sulla mancata notifica, e il giudice d'appello ha legittimamente riesaminato le prove, rigettando il ricorso.
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